Sez. 4, Sentenza n. 2186 del 05/04/2000 Cc. (dep. 10/08/2000) Rv. 217428 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - SU RICHIESTA | Richiesta del PM di convalida dell'arresto e di applicazione di misura custodiale - Rigetto da parte del GIP della seconda richiesta e liberazione dell'arrestato prima della udienza di convalida - Provvedimento abnorme - Esclusione - Provvedimento illegittimo - Sussistenza - Rimedi - Appello.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - SU RICHIESTA
Il GIP è tenuto a decidere sulla richiesta di misura coercitiva dopo la celebrazione della udienza di convalida; tuttavia non può essere qualificato abnorme il provvedimento con il quale egli, pur consumando una violazione di legge, sovverta la sequenza temporale e disponga la scarcerazione dell'imputato, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, senza procedere alla celebrazione dell'udienza di convalida. L'abnormità, sotto il profilo strutturale, sussiste infatti solo quando dall'intero sistema organico della legge processuale non sia previsto il potere del giudice di adottare quel tipo di provvedimento. Contro il predetto provvedimento, da qualificarsi quale illegittimo, e da intendersi sostanzialmente come rigetto della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero può esperire appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)