Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 11/06/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211565 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Elementi costitutivi - Mancato espletamento della gara per effetto dell'intervento perturbatore - Necessità - Esclusione - Disturbo del regolare svolgimento della gara con il risultato di alterarne l'esito - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
Il reato di turbata libertà degli incanti - che non è reato a concorso necessario - sussiste non solo quando con l'uso dei mezzi previsti dall'art. 353 la gara non può essere effettuata, restando essa deserta, ma anche quando si disturba il suo regolare svolgimento, influenzandone e alterandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è, infatti, soltanto la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni provate, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza e il giuoco della maggiorazione delle offerte. (Nel caso di specie, relativo a un asta di vendite presso il tribunale, l'agente -non preposto all'incanto- aveva maliziosamente fatto circolare la voce che la partecipazione alla gara in corso non era conveniente, svolgendosi con modalità diverse da quelle sino ad allora praticate, ottenendo in tal modo l'astensione dalla gara di taluni dei partecipanti e conseguendo il risultato di far fare ai partecipanti rimasti offerte coincidenti con il prezzo base).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)