Sez. 1, Sentenza n. 6136 del 30/05/1991 (Rv. 472449 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato medesimo | Diritti dell'ex coniuge superstite - Decreto di attribuzione della pensione al coniuge divorziato - Appellabilità - Esclusione - Reclamo ex art. 739 secondo comma cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato medesimo
Il decreto - reso nel vigore dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - con il quale si sia disposta l'attribuzione della pensione al coniuge divorziato, al pari di tutti i decreti camerali, non è appellabile, ma reclamabile ai sensi e nel termine di cui all'art. 739, secondo comma cod. proc. civ., senza che la durata di tale termine possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale, perché, sebbene inferiore a quella propria del termine per impugnare le decisioni emesse in esito all'ordinario processo di cognizione, è certamente idonea a consentire - stante la natura del provvedimento camerale, la limitatezza del suo contenuto e l'essenzialità della motivazione che esso richiede, - l'apprestamento di adeguato gravame.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)