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Sez. 3, Sentenza n. 14818 del 15/11/2000 (Rv. 541720 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Perito assicurativo - Radiazione dal ruolo nazionale, ai sensi degli artt. 7 e 11 legge 166/1992 - Impugnazione in Tribunale - Natura del provvedimento definitivo del giudizio di impugnazione - Decreto, anche se emesso in forma di sentenza - Fondamento - Conseguenze - Termine per il reclamo avverso di esso al giudice di appello - Dieci giorni, ai sensi dell' art. 739, secondo comma, cod. proc. civ. - Termine più lungo, ai sensi dell' art. 325 e segg. cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541720-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Il provvedimento emesso dal Tribunale adito in sede di impugnazione avverso la radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi, pronunciata nei confronti di un iscritto ai sensi degli artt. 7 e 11 legge 17 febbraio 1992 n. 166 ha natura di decreto, perché il quinto comma di quest' ultimo articolo stabilisce che la decisione sia adottata in camera di consiglio, e l' art. 737 cod. proc. civ. prevede che, salvo diverse disposizioni, tali pronunce assumano la forma del decreto motivato. Ne consegue che nel caso in cui erroneamente il Tribunale definisca il giudizio impugnatorio con sentenza, resta fermo il regime giuridico del reclamo al giudice di appello avverso quest' ultima, ed in particolare il termine di dieci giorni per proporlo, ai sensi dell' art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., mentre invece il ricorso nel più lungo termine previsto dagli artt. 325 e segg. cod. proc. civ. è ammissibile soltanto se la decisione che conclude il procedimento camerale è, per legge, da adottare con sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 17/02/1992 num. 166 art. 7, Legge 17/02/1992 num. 166 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)