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Sez. L, Sentenza n. 11412 del 17/11/1997 (Rv. 510043 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Scelta del consulente - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità in Cassazione - Ricusazione del consulente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510043-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli art. 63 e 51 cod. proc. civ. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)