Sez. 1, Sentenza n. 7218 del 12/07/1990 (Rv. 468214 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - UFFICIO CENTRALE BREVETTI - POTERI.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - UFFICIO CENTRALE BREVETTI - POTERI.*
Al fine della concessione del brevetto industriale, il compito dell'ufficio centrale dei brevetti (e, poi, della commissione dei ricorsi, in Sede di impugnativa) - secondo la previsione dell'art. 31 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (anche dopo le modifiche introdotte dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338) - non si esaurisce nel riscontro delle regolarità formali della domanda, nonché della liceità ed industrialità del trovato, ma si estende anche all'accertamento del requisito della sua novità estrinseca ed intrinseca, nell'ambito di una delibazione sommaria condotta alla stregua degli Atti, e senza specifiche ricerche od indagini tecniche afferenti al valore scientifico ed economico del ritrovato. Peraltro, proprio in ragioni dei limiti entro cui può essere esercitato, dai predetti uffici, un tale controllo preliminare di novità e di livello inventivo del trovato, va data dai medesimi adeguata motivazione (anche con riguardo alle correzioni ed integrazioni della domanda formulata dalla parte ex art. 26 R.d. 1940 n. 244) della eventuale decisione di rigetto dell'istanza, per difetto dei menzionati requisiti, tenendo conto dei pregressi ritrovati, dello stato della scienza e della tecnica anche con riguardo al notorio, in ragione, cioè, della conoscenza di una persona di media cultura. (Conf 3169/81, mass n 413740, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 31, Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 26, DPR 22/06/1979 num. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)