Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 18/11/1994 (Rv. 488716 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI | Ufficio Centrale Brevetti - Provvedimenti - Impugnazione - Ricorso alla Commissione ex art. 71 R.D. n. 1127 del 1939 - Procedimento - Disciplina - Domanda introduttiva - Contenuto - Vizi dell'atto - Mancata indicazione - Conseguenze.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI
Il procedimento per ricorso contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, davanti all'apposita commissione prevista dall'art. 71 R.D. n. 1127 del 1939 - la quale ha natura di organo di giurisdizione speciale su atti amministrativi -, non è assimilabile ad un grado giurisdizionale di appello, in quanto rappresenta la prima impugnativa giudiziaria proponibile dopo la fase amministrativa svolgentesi presso il predetto Ufficio centrale; con la conseguenza che ad esso si applicano i principi generali del processo amministrativo, tra cui quello dell'onere di avanzare al giudice una domanda introduttiva contenente, a pena d'inammissibilità, non già la semplice allegazione di un atto e la manifestazione d'insoddisfazione per il suo contenuto, ma anche i vizi dello stesso, rispetto ai quali si chiede la verifica di legittimità, senza che, all'indicato fine, possa farsi validamente riferimento all'attività svolta dall'istante nella precedente fase amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 71 CORTE COST., Legge 31/10/1941 num. 1354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)