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Sez. 5, Sentenza n. 7122 del 22/12/1998 Cc. (dep. 23/02/1999) Rv. 212523 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - IPOTECA LEGALE | Iscrizione in relazione a procedura che prosegue con il previgente codice di procedura penale - Applicazione della disciplina precedente l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212523-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - IPOTECA LEGALE

Le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale con riferimento a processi che, in applicazione dell'art. 241 disposizioni di attuazione cod. proc. pen., proseguono con il vecchio rito, restano disciplinate da tali disposizioni, sebbene l'istituto sia stato abrogato dall'art. 218 delle disposizioni di coordinamento. Gli effetti dell'ipoteca cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento, non potendo la sola impugnazione dell'imputato, finalizzata ad una più favorevole formula, procrastinare i termini di irrevocabilità del proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 241 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 241 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 218 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 218 CORTE COST., Cod. Pen. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)