diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 38633 del 09/07/2004 Cc. (dep. 30/09/2004) Rv. 230034 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - IPOTECA LEGALE | Iscrizione in relazione ad una processo disciplinato dal previgente codice di procedura penale ex art. 241 disp. trans. cod. proc. pen. - Applicazione della disciplina precedente - Rinnovazione dell'iscrizione alla scadenza ventennale di efficacia - Legittimità - Competenza del P.M. alla richiesta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230034-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - IPOTECA LEGALE

L'ipoteca legale iscritta in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 delle norme transitorie, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata dalle disposizioni del cod. proc. pen. del 1930 ed i suoi effetti non cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma solo quando diventa irrevocabile quella di proscioglimento. È pertanto legittima la rinnovazione di una ipoteca legale iscritta in precedenza secondo tale previgente normativa e, alla scadenza del termine della iscrizione - che ha efficacia ventennale secondo il disposto di cui all' art. 2847 cod. civ. - la competenza a chiedere la rinnovazione spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 189 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2847, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 218 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 241 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)