Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 04/09/1970 (Rv. 346839 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DEL FONDO - RICONVENZIONALE DIRETTA AD OTTENERE IL RISCATTO DEL FONDO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DEL FONDO - RICONVENZIONALE DIRETTA AD OTTENERE IL RISCATTO DEL FONDO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
La Competenza della Sezione specializzata agraria si estende, a norma dell'art 5 della legge 25 giugno 1949, n 353, modificato dall'art 4 della legge 3 giugno 1950, n 392, alla riconvenzionale diretta ad ottenere il riscatto del fondo ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, per lo sviluppo della piccola proprieta contadina, in quanto tale domanda e connessa a quella relativa all'esistenza e alla prorogabilita del contratto agrario dedotta in giudizio dall'attore a fondamento della sua domanda di rilascio.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 5, Legge 03/06/1950 num. 392 art. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)