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Sez. 3, Sentenza n. 349 del 13/02/1970 (Rv. 345255 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - BUONA FEDE - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - ESCLUSIONE - MALAFEDE DEL TERZO - ONERE PROBATORIO DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1970-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345255-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - BUONA FEDE - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - ESCLUSIONE - MALAFEDE DEL TERZO - ONERE PROBATORIO DELLA CONTROPARTE.*

Il principio della presunzione della buona fede sancito nell'art 1147 cod civ non e limitato al possesso, ma si estende ad altri campi ed in ispecie a quello della simulazione. Dal che consegue che il giudice non puo richiedere al terzo, che la invoca, di provare la sua buona fede, dovendo invece la controparte che allega la malafede del terzo, darne la prova, la quale deve essere di assoluta certezza quanto alla consapevolezza del negozio simulato. (V 1046-60 2267-49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)