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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3875 del 08/02/2019 (Rv. 653135 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Contratto di conto corrente bancario – Omessa richiesta di ottenere documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB “ante causam” – Richiesta del cliente di esibizione degli estratti conto in corso di causa – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653135-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)