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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018 (Rv. 649155 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Diritto di copia previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Indicazione, da parte del cliente, degli estremi del relativo rapporto - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili per l'individuazione dei documenti richiesti - Sufficienza.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649155-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 14/12/2010 num. 218 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)