Sez. 1, Sentenza n. 16987 del 26/08/2004 (Rv. 576243 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Liquidazione del compenso - Compenso aggiuntivo previsto dall'art. 5 comma secondo del DM 570/1992 per l'attività di controllo della liquidazione ovvero di adempimento del concordato - Disapplicazione da parte del G.O. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di concordato preventivo, al commissario liquidatore non possono riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 5 comma secondo del D.M. n. 570 del 1992 per l'attività di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni) ovvero di adempimento del concordato (in quello con garanzia, o misto), sicché al predetto organo, previa disapplicazione della norma in parola (per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale), va riconosciuto un unico compenso relativo all'intera durata della procedura e commisurato ai parametri stabiliti dal medesimo art. 5, primo comma, del citato D.M. 570/92.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5 com. 2, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)