Sez. 3, Sentenza n. 470 del 12/02/1968 (Rv. 331507 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE - DIFFERENZA TRA IL CONTRATTO PER ADESIONE E QUELLO PER RELATIONEM PERFECTAM.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE - DIFFERENZA TRA IL CONTRATTO PER ADESIONE E QUELLO PER RELATIONEM PERFECTAM.*
Il contratto per adesione e dominato dalla condizione di disparita fra la parte predisponente, che si trova in posizione di supremazia, e l'altra che e chiamata soltanto ad aderire ed e, altresi caratterizzato dalla circostanza che deve trattarsi di uno schema predisposto per una serie indefinita di rapporti. Il contratto per relationem perfectam invece, postula paritetica partecipazione dei contraenti alla sua formulazione e rivela la loro piena uguaglianza nella comune volonta di determinarne il contenuto mediante il riferimento ad altra fonte, nota ad entrambe.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)