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Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 07/04/1971 (Rv. 351017 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - CAUSA - NOZIONE DI CAUSA - UNIFORMITA PER CIASCUN TIPO DI CONTRATTO - MANCANZA DELLA CAUSA - NULLITA DEL CONTRATTO - ECCEPIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351017-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - CAUSA - NOZIONE DI CAUSA - UNIFORMITA PER CIASCUN TIPO DI CONTRATTO - MANCANZA DELLA CAUSA - NULLITA DEL CONTRATTO - ECCEPIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La causa del contratto si identifica nella funzione economico sociale che esso obiettivamente persegue e che il diritto riconosce rilevante ai suoi finì essa e lo scopo obiettivo del negozio, reso autonomo rispetto allo scopo individuale che le parti perseguono con la sua stipulazione. La disciplina legislativa facendo derivare, dalla Mancanza della causa, la nullita del negozio cioe una sanzione che, senza limiti di tempo, puo essere invocata da qualsiasi interessato ed essere applicata dal giudice anche d'ufficio, dimostra appunto che la causa e un requisito che rispetto a ciascun tipo, e uniforme e costante ed attiene alla valutazione che del negozio compie l'ordinamento in relazione all'interesse sociale generale. (V 3317'68, mass n 336315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)