Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 24/10/1973 (Rv. 366232 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE DAI MOTIVI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE DAI MOTIVI.*
La causa del contratto, anche a voler temperare il rigore della teoria obiettiva - secondo la quale la causa si identifica nella funzione economico-sociale astrattamente ed immutabilmente stabilita dall'ordinamento rispetto a ciascun tipo negoziale ed in relazione all'interesse sociale generale - con l'ammettere una rispondenza concreta del singolo contratto a quella funzione e col richiedere un raffronto tra funzione astrattamente considerata e funzione concreta, non puo mai essere confusa con la rappresentazione soggettiva di particolari finalita non essenziali alla pattuizione e cioe con i motivi contrattuali, a meno che questi siano stati inseriti obiettivamente nella struttura negoziale, in funzione di specifica condizione di efficacia del negozio e costituiscano elementi di presupposizione. (V 63/73, mass n 361835; 1025/71, mass n 351017; (V 1762/69, mass n 340812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)