Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011 (Rv. 617326 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Irrituale produzione di un documento non rilevata dal giudice - Effetti sulla definizione della controversia - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado, non rilevata dal giudice, non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)