Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006 (Rv. 589768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il deposito di documenti nel giudizio di primo grado - Applicabilità - Affermazione - Natura - Perentoria - Sussistenza - Fondamento - Documento tardivamente prodotto - Utilizzabilità da parte del giudice d'appello - Esclusione - Mero rinvio dell'udienza e mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma primo, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma primo. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)