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Sez. 3, Sentenza n. 10397 del 03/10/1995 (Rv. 494163 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Recesso dal locatore - Richiesta dell'indennità da parte del conduttore - Onere probatorio di quest'ultimo - Oggetto.
Stato
decisa il 1995-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494163-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che chiede in caso di recesso del locatore la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento ha l'onere di provare non solo di avere esercitato nell'immobile una delle attività per le quali la detta indennità è prevista, ma anche che l'attività stessa comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)