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Sez. 3, Sentenza n. 4430 del 10/05/1996 (Rv. 497559 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Carattere automatico del diritto all'indennità - Limiti - Destinazione contrattuale dell'immobile ad una delle attività protette - Insufficienza -Svolgimento effettivo dell'attività protetta - Necessità - Onere probatorio a carico del conduttore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497559-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

Il carattere automatico del diritto del conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della legge 27 luglio 1978, n.392, comporta solo che il conduttore sia esonerato dalla prova della sussistenza in concreto dell'avviamento e del danno conseguente al rilascio, ma non implica che tale diritto consegua alla sola destinazione dell'immobile ad una della attività protette, quando manchi la prova, da fornirsi dal conduttore, che ad esse l'immobile sia stato concretamente adibito.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 07/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)