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Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 18/12/1995 Ud. (dep. 14/02/1996) Rv. 204726 - 01

Caccia - Uccellagione | Caccia con mezzi vietati - Linea di demarcazione tra i due concetti - Individuazione - Fattispecie: uccellagione a mezzo di rete.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204726-01

Caccia - Uccellagione

La linea di demarcazione tra il concetto di uccellagione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi. Mentre, al contrario, l'attività venatoria consentita perché legale è solo quella diretta "all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13" legge 11 febbraio 1992, n. 157 (e cioè, fucile con canna liscia o rigata con le limitazioni e specificazioni nello stesso articolo previste), intendendosi, quindi, per esclusione, quale attività venatoria non consentita quella sempre diretta all'abbattimento o alla cattura di singoli capi di fauna selvatica, ma mediante l'impiego di mezzi non consentiti. (Fattispecie relativa ad esercizio di uccellagione a mezzo di rete).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 lett. E CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 lett. H CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)