Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 20/02/1997 Ud. (dep. 12/03/1997) Rv. 207635 - 01
CACCIA - UCCELLAGIONE | Nozione - Cattura di uccelli - Differenza.
CACCIA - UCCELLAGIONE
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 distingue tra uccellagione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30 lett. e), h). I due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occorre fare riferimento alle direttive comunitarie (79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985; 91/244/CEE della Commissione del & marzo 1991) alle convenzioni internazionali (Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503). La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 lett. E, Legge 11/02/1992 num. 157 lett. H, Legge 24/11/1978 num. 812, Legge 05/08/1981 num. 503, Direttive del Consiglio CEE 02/04/1979 num. 409, Direttive Commissione CEE 25/07/1985 num. 411, Direttive Commissione CEE 06/03/1991 num. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)