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Sez. 5, Sentenza n. 8027 del 03/04/2013 (Rv. 625898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Compravendita d'immobile - Istanza di attribuzione di rendita catastale - Atto di liquidazione conseguente alla procedura di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Condono per le liti fiscali pendenti ex d.l. 564 del 1994 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'atto di liquidazione conseguente alla procedura per l'attribuzione della rendita catastale, con istanza di classamento all'UTE ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 (convertito nella legge n. 154 del 1988), non costituisce atto di imposizione o di irrogazione di sanzione, limitandosi ad applicare un'imposta per il valore del bene calcolato senza nessuna discrezionalità, ma sulla base dell'assegnazione della rendita catastale operata dall'UTE, il quale non esercita alcun potere d'accertamento, ed invece svolge attività d'informazione, frutto di semplice calcolo matematico effettuato su criteri e tabelle predeterminate, sollecitata dalla richiesta del contribuente. Ne consegue che a tale atto, pur laddove implichi una rettifica in aumento del valore finale del bene compravenduto rispetto al corrispettivo dichiarato, non è applicabile il condono per le liti fiscali pendenti, di cui all'art. 2-quinquies, comma 4, del d.l. n. 564 del 1994 (convertito nella legge n. 656 del 1994).

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)