Sez. 5, Sentenza n. 14244 del 28/10/2000 (Rv. 541289 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Atto di liquidazione conseguente alla procedura di cui all'art. 12 della legge n. 154 del 1988 - Condono per le liti fiscali pendenti- Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
L'atto di liquidazione conseguente alla procedura per l'attribuzione della rendita catastale, ex art. 12 della legge n. 154 del 1988, non costituisce un atto di imposizione o di irrogazione di sanzione, bensì è un atto che si limita ad applicare un'imposta per il valore del bene calcolato senza nessuna discrezionalità, ma sulla base dell'assegnazione della rendita catastale operata dall'UTE, il quale non esercita alcun potere d'accertamento, ma svolge un'attività d'informazione, frutto di semplice calcolo matematico effettuato su criteri e tabelle predeterminate, sollecitata dalla richiesta del contribuente. Ne consegue che a tale atto non è applicabile il condono per le liti fiscali pendenti, di cui all'art. 2 "quinquies" della legge n. 656 del 1994.
Riferimenti normativi: Legge 30/11/1994 num. 656 art. 2 quinquies, Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)