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Sez. 1, Sentenza n. 4797 del 21/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169244 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA IN PUBBLICA UDIENZA - POSSIBILITÀ DI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169244-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA IN PUBBLICA UDIENZA - POSSIBILITÀ DI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*

La Corte di Cassazione che dichiari con sentenza in pubblica udienza la inammissibilità del ricorso, che avrebbe potuto rilevare e dichiarare con ordinanza in camera di consiglio, non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (contra mass n 900101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)