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Sez. 1, Sentenza n. 13590 del 23/09/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174490 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA IN PUBBLICA UDIENZA - POSSIBILITÀ DI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174490-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA IN PUBBLICA UDIENZA - POSSIBILITÀ DI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*

Non è applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 cod. proc. pen. nel caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, ancorché pronunciata in pubblica udienza, quando il processo doveva essere definito in camera di consiglio. (V mass n 900101; (Conf mass n 170743; (Conf mass n 170178; (Conf mass n 169244; (Conf mass n 168022; (Conf mass n 166517).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)