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Sez. 1, Ordinanza n. 30725 del 21/11/2025 (Rv. 677069-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Sussistenza - Conseguenze - Domanda in sede extrafallimentare - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677069-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE

L'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.

Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)