Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 24/04/1993 (Rv. 482026 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere | Operatività - Mancanza di colpa del venditore - Irrilevanza.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere
La garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore e quindi non è esclusa neppure dalla conoscenza da parte del compratore della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)