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Sez. 1, Sentenza n. 12531 del 24/11/1992 (Rv. 479685 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione convenzionale - In genere, norme inderogabili | Regime di comunione legale - Estensione convenzionale ai beni di proprietà individuale - Ammissibilità - Limiti - Beni personali ex art. 179 cod. civ. - Esclusione - Nullità della convenzione in "parte qua" - Principio di conservazione del contratto - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479685-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione convenzionale - In genere, norme inderogabili

I coniugi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, abbiano convenzionalmente esteso il regime di comunione, avvalendosi del disposto della norma transitoria di cui al secondo comma dell'art. 228 della medesima legge, ai beni dei quali avevano la proprietà individuale anteriormente al sopravvenuto mutamento del regime patrimoniale della famiglia, rimangono, anche quando con la detta convenzione abbiano manifestato contraria volontà, nella proprietà individuale di quei beni che, ai sensi dell'art. 179 cod. civ., sono personali e, quindi esclusi dalla comunione legale cui esclusivamente si riferisce la succitata norma transitoria, senza che possa farsi luogo, attesa la nullità della convenzione in "parte qua", all'applicazione al suo riguardo del principio della conservazione ex art. 1367 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 210, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)