Sez. 1, Sentenza n. 3481 del 12/04/1996 (Rv. 496989 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE CONVENZIONALE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI | Acquisto effettuato da uno dei coniugi anteriormente al matrimonio e prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Conferimento in comunione convenzionale - Benefici fiscali previsti dal terzo comma dell'art. 228 della citata legge - Applicabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE CONVENZIONALE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI
La disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975 riguarda unicamente il potere dei coniugi di mettere in comunione beni acquistati da uno solo di essi prima dell'entrata in vigore della citata legge di riforma del diritto di famiglia, ma pur sempre in costanza di matrimonio. Ne consegue che il conferimento in comunione convenzionale dell'acquisto effettuato da uno dei coniugi anteriormente al matrimonio e prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, in quanto non rientra nella comunione legale, non può godere dei benefici fiscali previsti dall'art. 228, terzo comma, dello stesso provvedimento normativo.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)