Sez. 4, Sentenza n. 4019 del 17/01/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158810 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA PREGIUDIZIALITÀ DELL'AMNISTIA - NATURA DI PRESUPPOSTO ASSOLUTAMENTE NECESSARIO DELLA QUESTIONE CONCERNENTE L'AZIONE PENALE E LA VALIDITÀ DEL RAPPORTO PROCESSUALE - IPOTESI DI ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA PREGIUDIZIALITÀ DELL'AMNISTIA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA PREGIUDIZIALITÀ DELL'AMNISTIA - NATURA DI PRESUPPOSTO ASSOLUTAMENTE NECESSARIO DELLA QUESTIONE CONCERNENTE L'AZIONE PENALE E LA VALIDITÀ DEL RAPPORTO PROCESSUALE - IPOTESI DI ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA PREGIUDIZIALITÀ DELL'AMNISTIA.*
L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'amnistia è ammissibile soltanto nei casi in cui si renda assolutamente necessario, per la declaratoria stessa della causa estintiva, il previo esame delle concorrenti questioni relative all'Azione penale, intesa quest'ultima nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale. L'anzidetta eccezione, per la peculiarità della sua natura, deve interpretarsi con criterio restrittivo, riferendola alle ipotesi di Mancanza dei presupposti processuali, di coesistenza di una causa di impromovibilità o di improseguibilità dell'Azione penale, e alle cause di nullità assoluta ed insanabile che siano tali da inficiare la validità dell'Esercizio dell'Azione penale, travolgendo, senza possibilità di rinnovazione, tutti gli Atti processuale posteriori e quelli anteriori che vi siano strettamente collegati. L'esame di dette questioni deve precedere l'applicazione dell'amnistia. (Conf S.V. 27 novembre 1982).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)