Sez. L, Sentenza n. 4335 del 03/07/1981 (Rv. 415034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITA.*
L'avvenuto superamento del periodo di comporto, sia esso dovuto alle assenze conseguenti ad un unico episodio morboso ovvero alla somma di quelle imputabili ad episodi diversi, integra di per se una legittima causa di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, dei suoi effetti sulle esigenze dell'impresa. (V 5165/78, mass n 394910; (Conf 613/78, mass n 389918).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)