Sez. L, Sentenza n. 5165 del 10/11/1978 (Rv. 394910 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE PER MALATTIA - CONSEGUENZE SUL RAPPORTO - FONTI REGOLATRICI - ECCESSIVA MORBILITA SENZA SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA - COMPITI DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE PER MALATTIA - CONSEGUENZE SUL RAPPORTO - FONTI REGOLATRICI - ECCESSIVA MORBILITA SENZA SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA - COMPITI DEL GIUDICE.*
Le conseguenze sul rapporto di lavoro subordinato delle assenze per malattia sono quelle previste dall'art 2110 cod civ e dalle fonti regolatrici del rapporto stesso cui rinvia il secondo comma della norma e, quindi, di regola, dai contratti collettivi. Pertanto, ove si deduca come motivo di licenziamento la cosidetta eccessiva morbilita, senza superamento del periodo di comporto, il giudice di merito non puo sottrarsi al dovere di esaminare la disciplina in concreto applicabile al rapporto circa l'incidenza delle assenze per malattia sul rapporto stesso e puo sotto altri profili ritenere legittimo il licenziamento solo ove escluda che la fonte regolatrice abbia sussunto la fattispecie in quelle inquadrabili nell'istituto del comporto. (contra 5752/77, mass n 389274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)