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Sez. 3, Sentenza n. 1306 del 07/02/1987 (Rv. 450782 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE ANNUALE EX ART. 307 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450782-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE ANNUALE EX ART. 307 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*

La sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il dies a quo ed il dies ad quem di esso termine non cadano nel periodo di sospensione. (Conf 6345/81, mass n 417136; (Conf 1769/78, mass n 391172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)