Sez. 3, Sentenza n. 1306 del 07/02/1987 (Rv. 450782 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE ANNUALE EX ART. 307 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE ANNUALE EX ART. 307 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
La sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il dies a quo ed il dies ad quem di esso termine non cadano nel periodo di sospensione. (Conf 6345/81, mass n 417136; (Conf 1769/78, mass n 391172).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)