Sez. 3, Sentenza n. 4506 del 05/05/1998 (Rv. 515092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Periodo feriale - Sospensione - Termine annuale per la riassunzione del processo - Applicabilità .
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
La sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il "dies a quo" e il "dies ad quem" di esso termine non cadano nel periodo di sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1979 num. 742 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)