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Sez. 3, Sentenza n. 4506 del 05/05/1998 (Rv. 515092 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Periodo feriale - Sospensione - Termine annuale per la riassunzione del processo - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515092-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

La sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il "dies a quo" e il "dies ad quem" di esso termine non cadano nel periodo di sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1979 num. 742 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)