Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016 (Rv. 642318 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Indennizzo ex art. 74 d.P.R. n. 1124 del 1965 – Percezione anteriore all’8.9.2000 – Decurtazione dell’importo corrispondente dal danno biologico – Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
Il risarcimento del danno biologico non va decurtato ove la vittima abbia percepito dall’Inail, prima del 9 agosto 2000, una somma di denaro a titolo di indennizzo della lesione dell'attitudine al lavoro di cui all’art. 74, d.p.r. n. 1124 del 1965.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)