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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26165 del 30/12/2015 (Rv. 638210 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Disciplina ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Copertura assicurativa - Estensione al danno biologico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638210-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In base alla disciplina di cui al d.P.R. n.1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo a carico dell'INAIL si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1989, n. 356 e n. 485 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale", sicché va escluso che parte del danno biologico risulti coperto dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica, giacché le indennità erogate dall'Istituto assicuratore sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente un dedotto aggravamento della malattia professionale - patologia polmonare -, escludendo che potesse a tal fine assumere rilevanza una peculiare capacità respiratoria dell'assicurato, superiore ai valori medi di riferimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)