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Sez. 5, Sentenza n. 12814 del 27/09/2000 (Rv. 540549 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento notificato al sostituto per omesso adempimento dell'obbligo di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta - Impugnazione - Mancata partecipazione del sostituito al processo - Conseguenze - Nullità del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540549-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la mancata partecipazione del debitore d'imposta "sostituito" al giudizio, promosso dal sostituto ed avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato a quest'ultimo per omesso adempimento dell'obbligo di ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, non determina la nullità del processo, atteso che il sostituito non ne costituisce parte necessaria né ai sensi dell'art. 64, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né ai sensi dell'art. 14, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attribuendogli la legge la mera facoltà di intervenire nel processo esclusivamente "ad adiuvandum".

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)