Sez. 5, Sentenza n. 18541 del 04/12/2003 (Rv. 568648 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimazione all'intervento adesivo dipendente - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'interesse ad intervenire è limitato - ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - a coloro che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Pertanto - anche - ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. (applicabile al processo tributario in forza del richiamo operato dall'art. 1 del D.lgs. n. 546 del 1992) - difetta della legittimazione all'intervento adesivo dipendente, tendente a far valere le ragioni della parte adiuvata, un'associazione di consulenza in materia fiscale, che non è portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato cioè dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale con il contribuente e dalla necessità di impedire che, nella propria sfera giuridica, possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)