Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 17/06/1971 (Rv. 352389 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - DIFFORMITA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO DA QUELLE DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL SECONDO CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - DIFFORMITA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO DA QUELLE DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL SECONDO CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il giudice del merito, quando riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale suo convincimentò cosicche, nelle cause che rendono necessaria in grado di appello la rinnovazione della consulenza tecnica, se il giudice d'appello ritenga di dovere uniformare la propria decisione al parere del consulente di secondo grado difforme da quello del consulente del primo grado, non e tenuto a compiere una previa confutazione degli argomenti e delle conclusioni di questo ultimo, del resto implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza. Tale principio subisce deroga soltanto quando le censure mosse da una o piu parti all'opera del consulente siano precise, circostanziate e conducenti, in caso di accertato loro fondamento, ad un giudizio opposto o comunque diverso da quello espresso dal consulentè nel qual caso, il giudice che lascia senza risposta quelle censure e non prende in esame i rilievi delle parti, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, viene meno all'Obbligo della motivazione su un punto decisivo della controversia. (Conf 794'64' V 4086'68, mass n 337743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)