Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013 (Rv. 628305 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Inadempimento - Impossibilità della prestazione - Nozione - Impedimento obiettivo ed assoluto - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che configuri l'impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere la maturata prescrizione del diritto della medesima parte ad ottenere, a sua volta, la ripetizione di importi corrisposti a terzi a titolo transattivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)