Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 18/10/1974 (Rv. 371359 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN APPELLO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN APPELLO - LIMITI.*
Il difetto di integrita del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, puo essere rilevato d'ufficio dal giudice di appello, eccettuato il solo caso di giudicato interno, che puo essere anche implicito ove siasi formato su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza di primo grado. (V 1382'73, mass n 364035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)