Sez. 2, Sentenza n. 133 del 09/01/1999 (Rv. 522106 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Regolarità del contraddittorio (art. 183 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla legge 353/1990) - Pronuncia implicita nella decisione di merito della controversia - Conseguenze - Impugnazione della sentenza - Necessità - Omissione - Passaggio in giudicato della questione - Preclusione in Cassazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
La decisione di una controversia nel merito presuppone l'implicito accertamento della regolarità del contraddittorio, sì che, se la sentenza non è impugnata per violazione da parte del giudice di primo grado dell' art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353, entrata in vigore il 18 dicembre 1994, poiché i vizi in procedendo si convertono in vizi in "iudicando", la questione passa in giudicato e non può più farsi valere in sede di legittimità, non determinando l' inesistenza della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)