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Sez. 3, Sentenza n. 3850 del 23/08/1977 (Rv. 387522 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI UN FONDO RUSTICO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - EFFICACIA - CONDIZIONE SOSPENSIVA - INCERTEZZA SULL'AMMONTARE DEL PREZZO - TERMINI - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1977-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387522-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI UN FONDO RUSTICO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - EFFICACIA - CONDIZIONE SOSPENSIVA - INCERTEZZA SULL'AMMONTARE DEL PREZZO - TERMINI - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Nell'ipotesi di alienazione a titolo oneroso di un fondo rustico, l'efficacia della dichiarazione di riscatto compiuta dall'affittuario coltivatore diretto deve ritenersi - in analogia con quanto disposto dall'art 8 legge n 590 del 1965 in materia di prelazione - sospensivamente condizionata al rimborso del prezzo, ovvero, nel caso di incertezza sull'effettivo importo della somma da rimborsare, all'offerta anche non formale purche seria (in quanto ragionevolmente proporzionata) della presumibile somma dovuta, da effettuarsi nei termini stabiliti dai commi sesto e settimo dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590. Deve pertanto respingersi la tesi secondo cui, nel caso di incertezza sull'ammontare del prezzo, i detti termini decorrerebbero dal passaggio in giudicato della sentenza che determina il prezzo stesso, poiche cio porterebbe ad un'ingiustificata scissione cronologica e logica tra la nascita dell'obbligazione e il suo adempimento. (Conf 3498/76, mass n 382248; (Conf 4130/75, mass n 378455).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)