Sez. L - , Sentenza n. 5547 del 06/03/2017 (Rv. 643430 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Personale scolastico - Riserva di posti in favore dei lavoratori socialmente utili - Avviamento a selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1986 e successive modifiche - Previo esaurimento delle graduatorie permanenti per le supplenze annuali - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di personale scolastico da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola d’obbligo, la riserva, in favore dei lavoratori socialmente utili, di posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui all’art. 16 della l. n. 56 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468 del 1997, nonché dall’art. 45, comma 8, della l. n. 144 del 1999, può trovare applicazione, ex art. 587, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, solo previo esaurimento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali, che, dunque, configura un fatto costitutivo del diritto vantato, da allegare e provare tempestivamente.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12 com. 4, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 587 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)