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Sez. L, Sentenza n. 23928 del 25/11/2010 (Rv. 615564 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Diritto alla riserva dei posti nelle assunzioni del personale dell'amministrazione - Contenuto - Costituzione diretta del rapporto di lavoro - Esclusione - Partecipazione all'avviamento a selezione - Necessità - Fondamento - Numero degli LSU iscritti inferiore ai posti riservati - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615564-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In materia di lavoratori socialmente utili, il diritto, spettante, ai sensi dell'art. 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, in favore dei lavoratori, alla riserva dei posti nelle assunzioni del personale dell'amministrazione, ha ad oggetto non già direttamente l'assunzione, bensì la partecipazione ad un avviamento a selezione, con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, non garantendo la norma una automatica stabilizzazione ma solo un percorso riservato per l'accesso al pubblico impiego, e ciò anche quando il numero degli LSU iscritti sia inferiore a quello dei posti loro riservati. Ne consegue che, ove l'amministrazione ometta la chiamata a selezione mettendo tutti i posti a concorso, non sorge il diritto dei lavoratori alla costituzione del rapporto restando necessario l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 8 CORTE COST., Decr. Minist. Pubblica Istruzione 30/05/2000 num. 153, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 23/11/2000 num. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)