diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1055 del 23/04/1966 (Rv. 322118 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322118-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - NOZIONE.*

La clausola la quale, in un contratto per adesione, circoscriva la sfera delle obbligazioni del contraente che ha predisposto lo schema negoziale, e la sua correlativa responsabilita contrattuale, non importa di per se sola, una limitazione di tale responsabilita, onde occorra, a pena di nullita, che essa sia approvata specificamente per iscritto, dal contraente per adesione ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod. civ. perche una clausola importi una limitazione di responsabilita del contraente che ha predisposto lo schema negoziale, necessita, infatti, che essa riduca l'ambito obiettivo di tale responsabilita, gia fissata con piu ampia estensione, da precetti legislativi o convenzionali, con conseguente maggior Onere del contraente per adesione. -nella specie, e stato escluso il carattere vessatorio di una clausola contrattuale contenuta in una polizza di Assicurazione della responsabilita civile, stipulata da un imprenditore di lavori edili, con la quale venne condizionata l'operativita della garanzia assicurativa al rispetto, da parte dell'imprenditore, delle norme concernenti l'Assicurazione obbligatoria e che fanno Obbligo dell'iscrizione degli operai nei libri paga e matricola-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)