Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 07/12/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233907 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Rapporti - Concorso formale - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall'uso dell'alcool e chi si pone alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell'alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l'influenza di entrambe le sostanze, si verta in un'ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 187 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)