Sez. 2, Sentenza n. 2359 del 19/11/1968 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111664 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -SOSPENSIONE - MUTAMENTO NELLE PERSONE FISICHE DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NULLITA - IN GENERE - NULLITA ASSOLUTA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -SOSPENSIONE - MUTAMENTO NELLE PERSONE FISICHE DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NULLITA - IN GENERE - NULLITA ASSOLUTA.*
Poiche per il principio sancito dall'art.472 cod.proc.pen. il collegio giudicante non puo subire mutamenti nelle persone fisiche dei magistrati che lo compongono, per tutta la durata del dibattimento e fino alla pronuncia della sentenza, il dibattimento e il provvedimento che lo conclude sono nulli, ai sensi dell'art.185 n.3 cod.proc.pen., nel caso in cui, disposta la sospensione del dibattimento stesso a norma dell'art.431 cod.proc.pen., esso venga ripreso da giudici diversi da quelli che lo avevano iniziato. (Conf.110814, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)