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Sez. 2, Sentenza n. 2359 del 19/11/1968 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111664 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -SOSPENSIONE - MUTAMENTO NELLE PERSONE FISICHE DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NULLITA - IN GENERE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1968-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111664-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -SOSPENSIONE - MUTAMENTO NELLE PERSONE FISICHE DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NULLITA - IN GENERE - NULLITA ASSOLUTA.*

Poiche per il principio sancito dall'art.472 cod.proc.pen. il collegio giudicante non puo subire mutamenti nelle persone fisiche dei magistrati che lo compongono, per tutta la durata del dibattimento e fino alla pronuncia della sentenza, il dibattimento e il provvedimento che lo conclude sono nulli, ai sensi dell'art.185 n.3 cod.proc.pen., nel caso in cui, disposta la sospensione del dibattimento stesso a norma dell'art.431 cod.proc.pen., esso venga ripreso da giudici diversi da quelli che lo avevano iniziato. (Conf.110814, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)